La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione (quindi non una colf), un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo. 

L’ambiente con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.). Inoltre sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. 

Chi si deve assicurare?

La legge n. 493/1999 indica l’obbligo ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico chi:

  • ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti
  • svolge gratuitamente il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
  • non è legato da vincoli di subordinazione
  • presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare, se svolgono del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  • i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, copre solo i periodi in cui è svolta attività lavorativa, tuttavia il premio assicurativo non essendo frazionabile va versato per intero.

Quando e quanto si paga?

Il premio è annuale e non è frazionabile, l’importo è fissato in € 24,00 annui ed è deducibile ai fini fiscali (modello 730 o Unico).

In caso di rinnovo il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno; in tal modo la copertura assicurativa avrà decorrenza dal 1° gennaio senza soluzione di continuità.
Se invece ci si assicura per la prima volta oppure se si è già assicurati ma il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio, l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

Per il pagamento del premio deve essere utilizzato unicamente l’Avviso di pagamento PagoPA che viene elaborato dai sistemi dell’Inail e che viene reso disponibile nei servizi online che INAIL ha riservato all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

A partire da quest’anno, tutti gli Avvisi PagoPA, sia ai fini della prima iscrizione sia ai fini del rinnovo dell’assicurazione, sono di tipo cd. “incrementale”. Di conseguenza, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza riportato sull’Avviso, l’importo da pagare sarà aggiornato con la somma aggiuntiva, prevista dall’articolo 6 del decreto ministeriale 13 novembre 2019, calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo (12 euro in caso di versamento entro i 60 giorni dal termine e 24 euro in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni). Resta fermo che, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza indicato sull’Avviso, la copertura assicurativa decorrerà dal giorno successivo al pagamento.

Il premio è a carico dello Stato per le persone che possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l’anno e fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l’anno.

Come iscriversi?

La domanda di iscrizione si può effettuare esclusivamente con modalità telematiche, attraverso il servizio online  “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive (SPID, CIE o CNS).

In caso di infortunio 

In caso di infortunio bisogna rivolgersi o al pronto soccorso di un Ospedale o al proprio medico curante. Al momento della visita, l’infortunato, o chi lo accompagna, deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico. Ai fini del riconoscimento dell’evento come infortunio in ambito domestico e per l’avvio della relativa richiesta, è necessario presentare all’INAIL idonea domanda di erogazione delle prestazioni economiche unitamente alla certificazione medica attestante la data di guarigione clinica (primo giorno in cui si torna abili al lavoro) ed il danno permanente residuato dall’infortunio. È possibile rivolgersi ad un Patronato per essere assistito in tutte le fasi dell’istruttoria della pratica di infortunio.

A cosa ho diritto?

In caso di infortunio domestico riconosciuto dall’Inail sono previste in favore dell’assicurato le seguenti prestazioni economiche:

• prestazione una tantum e cioè una somma di denaro nei casi in cui viene accertata, come conseguenza dell’infortunio domestico, una inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%;

• rendita diretta se l’inabilità permanente accertata, come conseguenza dell’infortunio domestico, è pari o superiore al 16%;

• assegno per l’assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con inabilità permanente pari al 100%, accertata a seguito dell’infortunio domestico e affetti da specifiche menomazioni;

• rendita ai superstiti e relativo assegno una tantum se l’infortunio ha avuto come conseguenza il decesso;

• beneficio Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e cioè una somma di denaro per i familiari superstiti.

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