La regola in periodo di lockdown era semplice e imperativa (e dava anche il nome al decreto cardine della normativa relativa, ossia il d.p.c.m. 10 aprile 2020) “#IoRestoaCasa”. Le uniche giustificazioni che procuravano la possibilità alle persone di potersi ugualmente muovere erano quattro:

– comprovate esigenze lavorative;
– assoluta urgenza di trasferimenti in comune diverso;
– situazione di necessità per spostamenti all’interno dello stesso comune;
-motivi di salute.

Tutto semplice quindi? Tutt’altro… infatti a tali scriminanti si sono aggiunte nel tempo una ridda di specificazioni dovute sia al sovrapporsi della normativa emergenziale ma anche, da una parte, alle interpretazioni date dal Viminale (con Faq pubblicate sul portale web rivolte ai cittadini e le circolari interpretative rivolte ai Prefetti e ai Questori), e dall’altro, ai provvedimenti dei presidenti delle Regioni e dei sindaci delle singole città che, attivando quei poteri loro conferiti su base locale dagli stessi Dpcm, hanno emanato una regolamentazione secondaria in parte derogativa della normativa governativa. Tutto ciò veniva compiuto allo scopo di dare un contenuto specifico alle quattro giustificazioni “chiave” viste sopra, ma in realtà ottenendo l’effetto contrario. Infatti questo interventismo spinto ha creato un’applicazione disomogenea da parte delle varie pubbliche autorità (polizia locale, carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza) chiamate ad applicarle sulla strada ed un indubitabile senso di incertezza nei cittadini, con conseguenza riflessa di un diffuso malcontento in chi ha subito le sanzioni conseguenti.

Peraltro, a onor del vero, nemmeno il nuovo Dpcm sulla così detta “fase 2” appare andare in una direzione differente: esso, infatti, contiene concetti indefiniti (basta vedere la bagarre già scoppiata sulla definizione di “congiunto” e “rapporto stabile”) che necessiteranno sicuramente di ulteriori interventi in sede di conversione. Il risultato più probabile, nel futuro prossimo, del quadro appena delineato appare essere una marea di ricorsi. Perseguendo lo scopo iniziale che ha dato origine a questa rubrica, si vuole di seguito dare alcune indicazioni tecnico-pratiche per le eventuali impugnazioni, lasciando ad ogni singola persona la valutazione sull’opportunità e i motivi per compierla (magari adiuvata da un cosciente giudizio legale preliminare).

Innanzitutto va detto che il termine per impugnare la sanzione è sospeso fino al 11 maggio 2020, di conseguenza i 30 giorni per difendersi decorreranno come minimo da tale data. Fondamentale poi è non pagare la multa se si vuole fare ricorso, visto che l’adempimento spontaneo renderebbe l’impugnazione automaticamente nulla. L’iter da seguire inizia con l’invio di uno scritto difensivo entro 30 giorni dal momento in cui si riceve il verbale all’autorità competente presso la propria residenza (ricordando la regola della sospensione accennata sopra). Si ricorda per scrupolo che non accettare la raccomandata o lasciarla in giacenza presso l’ufficio postale non evita la notifica (la missiva verrà considerata regolarmente notificata il decimo giorno della giacenza). Lo scritto difensivo è un atto nel quale si raccontano i fatti accaduti e si spiegano le ragioni giuridiche secondo le quali la multa non sarebbe legittima. Per la redazione si consiglia un parere di un avvocato più che altro per essere certi che le ragioni personali vengano tradotte in motivi giuridici. Gli scritti difensivi vanno inviati, con raccomandata andata/ritorno o a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata), all’autorità competente che è individuabile dal verbale stesso (il Comune se a verbalizzare è stata la Polizia Locale o il prefetto se Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza).

L’Autorità interpellata ha cinque anni per rispondere accogliendo lo scritto difensivo oppure rigettandolo. Nel primo caso nulla sarà dovuto, nel secondo caso verrà emessa un’ordinanza di ingiunzione e l’importo della multa verrà raddoppiato. A sua volta anche l’ordinanza di ingiunzione può essere impugnata, facendo ricorso entro 30 giorni dalla notifica davanti al Giudice di pace competente rispetto al luogo dove è stato elevato il provvedimento. Per quanto riguarda le sanzioni, il d.l. del 25 marzo 2020 ha depenalizzato le violazioni. Quelle già incriminate (ex art. 650 c.p.) e poste in essere fino a tale data, sono state trasformate in una multa di 200 euro. Per quelle commesse dal 26 marzo 2020 in poi, invece, la sanzione amministrativa prevista è tra 400 e 3.000 euro (a seconda della gravità dell’infrazione) con la previsione di una decurtazione del 30% se il pagamento avviene in modo spontaneo entro 30 giorni.

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