Referendum sulla giustizia: cosa cambia davvero con la riforma costituzionale
Dal nuovo assetto del CSM alla separazione delle carriere, guida ragionata ai contenuti della riforma e ai nodi del dibattito pubblico.

Dal nuovo assetto del CSM alla separazione delle carriere, guida ragionata ai contenuti della riforma e ai nodi del dibattito pubblico.

La giustizia torna al centro della scena pubblica. A fine marzo, nelle urne, non si voterà soltanto su una modifica tecnica della Costituzione, ma su un tema che attraversa da decenni il dibattito italiano: l’equilibrio tra poteri dello Stato, l’autonomia della magistratura, il funzionamento dei suoi organi di autogoverno.
Il referendum confermativo sulla riforma costituzionale in materia di giustizia arriva al termine di un percorso parlamentare che ha già alimentato discussioni accese e letture spesso contrapposte. Nel confronto pubblico si sovrappongono piani diversi: quello giuridico, fatto di norme e assetti istituzionali, e quello politico, dove la riforma diventa terreno di scontro simbolico.
In questo contesto, orientarsi non è sempre semplice. Cosa cambia davvero? Quali interventi sono previsti? E quali, invece, le conseguenze ipotizzate?
Al centro del referendum di fine marzo c’è una legge costituzionale che propone di intervenire su alcuni snodi fondamentali dell’ordinamento giudiziario. Non si tratta di un ritocco marginale, ma di una revisione che coinvolge la struttura degli organi di autogoverno della magistratura, il sistema disciplinare e il principio della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.
Come previsto dall’articolo 138 della Costituzione, le leggi costituzionali devono essere approvate con doppia deliberazione da ciascuna Camera e con la maggioranza assoluta dei componenti. Non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata dei tre quinti, il testo viene ora sottoposto a referendum confermativo, privo di quorum. L’esito sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti. In caso di vittoria dei SI, la riforma sarà promulgata dal Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore.
In sintesi, la riforma introduce quattro cambiamenti principali:
Dal CSM unico a tre organismi distinti
All’attuale Consiglio Superiore della Magistratura, competente per giudici e pubblici ministeri, si sostituirebbe un assetto tripartito: un CSM per i giudici, un CSM per i pubblici ministeri, un’Alta Corte Disciplinare competente per le sanzioni nei confronti di tutti i magistrati.
Composizione degli organi
Resta la prevalenza dei componenti togati. Per i due CSM la proporzione tra togati e laici rimane invariata. Per l’Alta Corte Disciplinare la maggioranza togata sarebbe leggermente ridotta: sei togati, tre membri nominati dal Presidente della Repubblica e tre estratti a sorte da una lista definita dal Parlamento.
Modalità di selezione dei componenti
Per i magistrati, si passerebbe dall’elezione su base correntizia al sorteggio tra candidati in possesso di requisiti di anzianità e valutazioni positive. Per i componenti laici, il meccanismo di formazione della lista da cui effettuare il sorteggio verrebbe demandato a una futura legge ordinaria.
Separazione delle carriere
Il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti, oggi possibile entro limiti stringenti e nella pratica raro, verrebbe vietato in modo assoluto. Definito il perimetro normativo, resta la questione più complessa: quali effetti concreti produrranno queste modifiche? Prima di entrare nel terreno delle opinioni, è utile isolare alcuni elementi di fatto.
Il dato che salta immediatamente all’occhio è che – tanto da parte del SI come da parte del NO – la campagna elettorale in corso viene condotta in modo assai demagogico ed anche scorretto. Gli uni accusano i sostenitori del SI di essere fascisti (cosa c’entra?), gli altri accusano i sostenitori del NO di essere a favore dei violenti (cosa c’entra?). Tutti accusano gli avversari di essere a favore dei giudici che sbagliano (cosa c’entra?). Noti divulgatori descrivono la riforma in modo alterato. Personaggi in vista introducono la categoria morale delle persone “per bene”, che voterebbero in un certo modo. Persino due campioni delle Olimpiadi sono stati utilizzati (a loro insaputa) in un video propagandistico.

La riforma non migliorerà né peggiorerà in modo rilevabile l’efficienza della giustizia (velocità dei processi ecc.), né il tasso di “errori” dei giudici (ovviamente non eliminabili del tutto). La proliferazione degli organi costituzionali (due CSM e un’Alta Corte Disciplinare) accrescerà i costi per il loro funzionamento. Le garanzie di indipendenza dal Governo di tutti i magistrati (giudici e PM) previste dalla Costituzione non sono state modificate. Sul piano formale, tali garanzie non potranno legittimamente essere modificate nemmeno in futuro, perché l’indipendenza della magistratura rientra fra i principi fondamentali dell’ordinamento, non modificabili nemmeno con legge costituzionale. La composizione dei due CSM (proporzione fra magistrati e laici) rimane invariata, mentre nella nuova Alta Corte Disciplinare vi sarà sempre una prevalenza dei togati, ma attenuata (3/5, anziché 2/3).
Fra i Paesi occidentali che adottano la separazione delle carriere, alcuni garantiscono l’indipendenza di tutti i magistrati dal Governo, altri vedono i PM coordinati dal Governo. Le degenerazioni correntizie all’interno della magistratura sono un grave e innegabile problema, per risolvere il quale la magistratura nel suo complesso, per decenni, NON ha formulato proposte – e NON ha adottato comportamenti – convincenti.
Accanto ai dati oggettivi, il referendum riapre questioni di principio e valutazioni di merito. Qui il terreno si fa inevitabilmente più scivoloso.
La separazione delle carriere è certamente uno sviluppo coerente con il modello del processo penale ‘accusatorio’ introdotto in Italia alla fine degli anni 80 (riforma del ministro Vassalli), perché tale meccanismo processuale vede il PM come una “parte”, con diritti e obblighi simili a quelli della difesa. Se tuttavia l’obiettivo fosse stato solo quello di stabilire una rigida e assoluta impossibilità di passare dal requirente al giudicante e viceversa, lo si sarebbe potuto fare anche con legge ordinaria.
Non si può inoltre evitare di vedere che i sostenitori della riforma, in diverse occasioni, hanno formulato preoccupanti affermazioni oggettivamente tali da scalfire il prestigio della magistratura. I componenti dei vari CSM sorteggiati senza alcun correttivo (magistrati) potrebbero poi beneficiare, nella pratica della “vita” di questi organismi, di una autorevolezza minore rispetto ai “laici”. Il sorteggio dei magistrati potrebbe ridurre le degenerazioni correntizie, anche se ovviamente non garantisce di portare all’interno degli organismi costituzionali le persone più preparate. Non è oggi certo se la legge ordinaria che – in caso di approvazione della riforma costituzionale – disciplinerà l’elezione della lista di “laici” (entro cui effettuare il sorteggio) avrà un contenuto tale da tutelare la minoranza parlamentare.
Al di là delle contrapposizioni, il referendum pone agli elettori una scelta che riguarda l’architettura istituzionale prima ancora delle appartenenze politiche. Una decisione che non promette scorciatoie miracolistiche né catastrofi immediate, ma che incide sul modo in cui la magistratura organizza il proprio autogoverno e definisce i confini delle proprie funzioni. Comprendere la portata reale delle modifiche, distinguendo tra effetti concreti e narrazioni, resta forse l’esercizio più utile in vista del voto.
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